Legge 20 ottobre 1978, n. 669

 

Provvedimentiin favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistichee tecniche.

Art.1.

Ilavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata invigore della presente legge possano fornire prove di data certa relativeall'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1 gennaio 1929 ed il 31 dicembre1946, nelle attivit indicate dal numero 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decretolegislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testomodificato dalla legge 29 dicembre 1952, n. 2388, scoperti di contribuzioneobbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento deiperiodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamentodi pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per ilavoratori dello spettacolo.      

Perogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quellosettimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazionegenerale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Peril riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presentearticolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentaredomanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dellospettacolo, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui alsuccessivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella GazzettaUfficiale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione deldecreto.

 

Art.2.

Controgli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratoridello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste deilavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai finipensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, ammessoricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio diamministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere dellacommissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dallaricezione del ricorso.

 

Art.3.

Pressol'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, una commissionepresieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:

a)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b)un rappresentante del Ministero del tesoro;

c)un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d)cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

e)due rappresentanti dei datori di lavoro.

Qualorai rappresentanti di cui alle lettere b), c), d) ed e)non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoroe della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione dellacommissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.

Lacommissione di cui al primo comma:

1)delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteriper la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, deiperiodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini dellaliquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. Ladelibera approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;

2)esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale diprevidenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui alprecedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Irappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designatidalle rispettive amministrazioni, sono prescritti tra i funzionari con qualificanon inferiore a primo dirigente od equiparata.

Irappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dallerispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

 

Art.4.

Entrosei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo commadell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedi concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cuiall'articolo 3, stabilita un'addizionale da applicare all'aliquotacontributiva prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in misura tale da consentire, entroil termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dallagestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per ilavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con icriteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 dellalegge 12 agosto 1962, n. 1338. L'addizionale di cui sopra posta a carico peri due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.

Condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con ilMinistro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per ilavoratori dello spettacolo, sar disposta la cessazione dell'addizionalequalora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predettorisultassero coperti prima della scadenza del termine stabilito con il decretodi cui al precedente comma. A tal fine tenuta una particolare evidenzacontabile.

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