| Notiziario SoS |
2luglio 2001
| Alcuni necessari chiarimenti sulla convenzione E.N.P.A.L.S./S.I.A.E. e sulla annosa questione del "musicista singolo" il quale non pu avere il permesso di agibilit proprio. (di Vittorio Di Menno) | Vittorio Di Menno (in arte: Victor Solaris) |
Estate 2001
Il mondo dello Spettacolo e quello del piccolo intrattenimento in particolare fermento per via della convenzione E.N.P.A.L.S.-S.I.A.E. che conferisce a quest'ultima compiti di assistenza e vigilanza in merito alla previdenza sociale dei lavoratori dello Spettacolo.
Glasgow alberghi a tariffe promozionali Dopo un trentennio di abbandono totale, sembra che le istituzioni si siano accorte "improvvisamente" che circa centocinquantamila artisti, per lo pi musicisti, operano in un sommerso ormai consolidato e senza alcuna tutela. Quindi stata messa in atto una colossale operazione che dovr ristabilire la legalit consentendo una riemersione indolore (si spera), di questa enorme massa di lavoratori che, tra l'altro, costituisce la maggioranza nell'intero comparto dello spettacolo.
Berlin accommodation In questa prima fase, nella quale si respira indubbiamente una benefica quanto strana aria di rinnovamento che dovrebbe condurre a breve termine in una nuova era in cui il mestiere dell'artista venga finalmente rivalutato e gratificato, si ha la netta sensazione che ci si sia dimenticati delle cause che hanno trascinato una intera categoria ad operare nel sommerso. Nessuno sta dando eccessivo peso al fatto che una operazione del genere avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una riforma della legislazione del settore ferma al '47, anno di istituzione dell'E.N.P.A.L.S., riforma divenuta indispensabile da svariati anni. Sono infatti le regole connesse ai versamenti contributivi dell'ente di previdenza dello spettacolo la principale causa del lavoro nero in questo settore e non la mancanza di buona volont tra gli operatori e, salvo il ricorso alle cooperative o ad altre forme societarie a regime d'impresa, le procedure per "essere in regola" sono sempre state estremamente complesse e a malapena seguibili da parte delle grosse compagnie teatrali e senz'altro non dai piccoli esercenti, specie quelli occasionali.
Senza entrare nel merito di un'analisi su quali potrebbero essere gli orientamenti di una nuova legge che risolva il problema a monte, in questo articolo si vuole dare una risposta a quanti sono convinti che qualora l'artista potesse agire con permesso di agibilit proprio, versandosi cio i contributi autonomamente, gran parte del lavoro nero riemergerebbe in maniera spontanea.
Ebbene, purtroppo, ci non e non sar mai possibile per il semplice motivo che il lavoratore dello spettacolo (o artista) non un lavoratore autonomo bens un lavoratore subordinato.
Non facile accettare questo assunto specie per il fatto che, generalmente, si ha un falso stereotipo del lavoratore subordinato che ci si immagina con la tuta da operaio o, in camicia e cravatta, dietro una scrivania o uno sportello. Altre perplessit sorgono spontanee dal fatto che il piano-barista, figura tipica e diffusissima dell'artista di oggi, ha svariate parvenze di lavoratore autonomo tra le quali primeggia il fatto che si egli si trasloca "autonomamente" e, spesso, per ogni serata, un enorme quantitativo di attrezzature di sua propriet.
Ma andiamo ad analizzare un po' pi a fondo la questione e per capire bene facciamo qualche semplice considerazione sui concetti di lavoro autonomo, lavoro subordinato e contributi previdenziali.
I contributi previdenziali, i quali sono notoriamente versati in base alle giornate lavorative effettuate, sono una caratteristica specifica del lavoro subordinato, cio di quella tipologia di lavoro che si rapporta tra un cosiddetto "datore di lavoro" e un "dipendente a paga fissa" il quale, si presuppone, rappresenti la parte debole che per legge va tutelata. Ai subordinati, quindi, vanno versati "obbligatoriamente" i contributi da parte del datore di lavoro mentre, per contro, i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) si autoversano la previdenza in base al reddito e, generalmente, a cadenza trimestrale.
Qualcuno potrebbe obiettare: "ma non sarebbe meglio che gli artisti fossero parificati ai lavoratori autonomi in maniera tale da essere pi liberi nella contrattazione e nello svolgimento del lavoro stesso?"
Considerando la obsolescenza di gran parte delle regole del nostro ente di previdenza (Enpals) che, nei fatti, ostacolano il lavoro, la risposta pi spontanea quella positiva, ma attenzione ai contro! Eccone alcuni:
1. I lavoratori autonomi - in Italia almeno - non godono delle stesse detrazioni d'imposta dei lavoratori dipendenti: in pratica un artista sfortunato che fa poche serate verrebbe a pagare le tasse gi dal settimo milione di reddito (su base annua), mentre da subordinato esente fino a dodici.
2. Ad essere lavoratori autonomi ci si viene ad accollare tutta una serie di responsabilit di cui utile menzionarne almeno una: se per disgrazia non si riesce a tener fede a un'impegno - anche se cosa rara dal momento che gli artisti, per consuetudine, vanno a lavorare persino con la febbre o se sono a lutto - da subordinati non possono farci niente o al massimo ci accolla un cattiva nomea, ma da autonomi si potrebbe addirittura essere citati per danni e lo stesso dicasi se una serata va in malora a causa dell'impianto rotto o roba del genere!
Quindi, pi che pensare di cambiare radicalmente lo stato giuridico degli artisti sarebbe molto pi ragionevole che le leggi relative fossero adeguate ai tempi ed alle circostanze lavorative di oggi con una drastica eliminazione dell'iperburocrazia che tuttora impera del settore e che ha trasformato la tutela in ostacolo al lavoro stesso.
Ad ogni buon conto anche bene sottolineare che il lavoratore dello spettacolo considerato subordinato in tutte le nazioni d'Europa e in gran parte del mondo e inoltre, scendendo nel particolare, si prenda nota che, nella nostra legislatura, c' una ben precisa legge (art. 78 - legge 633 del '41, che poi la stessa che definisce lavoro autonomo quello dei compositori) la quale, in maniera inequivocabile, attribuisce agli esecutori la "qualifica" di lavoratori subordinati.
Ed ancora va menzionato che il problema, nel passato, sfociato varie volte in cause civili le quali si sono regolarmente concluse con sentenze di Cassazione che hanno portato alla medesima conclusione.
E' anche doveroso ricordare che perfettamente inutile che un lavoratore dello spettacolo si rechi all'ufficio Iva e dichiarandosi lavoratore autonomo chieda la partita Iva. In genere gliela danno, ma semplicemente per il fatto che i funzionari stessi di questi uffici non conoscono a fondo la materia. Spesso si cade nell'errore iscrivendosi alla categoria: "creazioni ed interpretazioni nel campo della musica", ma pochi si rendono conto che qui non si parla di Spettacolo, ma di compositori, per es. Ennio Morricone che rilascia una fattura come lavoratore autonomo per aver composto la musica di un film etc. A volte si ottiene l'iscrizione come "impresa Spettacoli", ma nel nostro settore il singolo lavoratore dello Spettacolo non considerato un'impresa (lo soltanto se, a sua volta, assume almeno un dipendente).
In ogni caso anche se un artista rilascia (impropriamente) una fattura, il gestore deve considerarlo comunque un subordinato e versargli i contributi! Risultato: solo un aumento di confusione e perdita di tempo e denaro!
In calce alle presenti considerazioni sono state riportate integralmente alcune pagine su questo argomento tratte dalla "Guida per l'artista" del prof. Raffaele Sorrentino (presidente dell'A.I.P.S.) , pubblicazione in costante aggiornamento in merito alle problematiche giuridiche e fiscali dello spettacolo. In esse sono elencate alcuni parametri identificativi delle tipologie di lavoro estratte dal Codice civile e alcune sentenze di Cassazione di cui sopra.
A ulteriore chiarimento delle argomentazioni in questione utile analizzare almeno due dei parametri elencati nel codice civile: "Il rischio d'impresa" e l'"organizzazione dei tempi di lavoro"
Il lavoratore subordinato non si assume il rischio d'impresa.
L'aspetto commerciale o "rischio d'impresa" prerogativa fondamentale nel lavoro autonomo e non nel lavoro subordinato. Attenzione a non fraintendere! "Rischio d'impresa" non significa assolutamente che se si rompe uno strumento se lo paga il musicista stesso, ma consiste nel fatto che il datore di lavoro investe un capitale e il proprio impegno nell'impresa e, dall'investimento, pu o meno ricavare un guadagno che va al di la del suo stesso lavoro profuso nell'opera. In parole povere: pu farsi i soldi oppure rimetterci! Per contro il lavoratore subordinato non rimette mai di tasca propria (o almeno non dovrebbe) e guadagna un compenso fisso predeterminato pi o meno proporzionale al valore intrinseco del proprio lavoro. Probabilmente solo se girasse col cappello a chiedere l'elemosina potrebbe ottenere qualcosa in pi di quanto pattuito!
Il lavoratore autonomo organizza i propri tempi e orari di lavoro.
Pu mai un musicista scegliersi l'orario di lavoro? O, se gli viene proposta una serata ed gi impegnato, pu mai chiedere che l'evento venga "spostato" in un giorno in cui libero? Oppure pu mai mandare un "dipendente" al proprio posto e lucrare su di lui assumendosi il "rischio d'impresa"?
Diciamoci francamente che di "autonomo" l'artista ha solo gli aspetti negativi come ad es. le spese per l'acquisto degli strumenti e le relative riparazioni, ma questo solo una questione di praticit che, consolidatasi nel tempo, diventata regola. Per risolvere la questione sarebbe sufficiente il riconoscimento di un contratto nazionale di lavoro specifico che permettesse di ottenere dei compensi adeguati e di detrarre le spese di produzione dall' imponibile.
Ritornando all'argomento iniziale, facile capire che il vero problema l'iperburocrazia dell'Enpals: ad es. come pu mai un datore di lavoro occasionale versare i contributi a un artista che va nel suo locale per un giorno solo? . E, dal momento che l'artista un lavoratore subordinato, c' anche l'Inail, la ritenuta fiscale e altro a cui ottemperare!
Con le attuali regole tutto ci praticamente impossibile e di conseguenza da trent'anni a questa parte si sviluppato in maniera incontrollata il lavoro nero o il ricorso a "fantomatiche" associazioni "sedicenti" non a scopo di lucro!
Al momento si spera in una urgente riforma del settore e, nell'attesa, si invitano tutti gli artisti "di buona volont" ad unirsi in cooperative, quale unico e conveniente mezzo per tamponare la situazione. E inoltre, ora pi che mai, importantissimo associarsi al SOS (Sindacato Operatori Spettacolo) o ad analoghe e specifiche associazioni di categoria, affinch, aumentando di consistenza, possano agire in maniera pi incisiva nel processo di rinnovamento che, in ogni caso, si finalmente avviato!
Vittorio Di Menno (detto Solaris)
Sindacato Operatori Spettacolo - settore piano-bar e piccole aggregazioni
victor.solaris@libero.it
TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tratto dalla guida per l'artista del prof. Raffaele Sorrentino (A.I.P.S. - Salerno)
"Ogni attivit umana economicamente rilevante pu essere oggetto sia di Lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle concrete modalit del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di rapporto integrato dalla subordinazione, inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone la libert aIle direttive del datore di lavoro"
(Cassazione Sez. lavoro 17 febbraio 1987 n. 1714)
LAVORO SUBORDINATO
"E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestandoil proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (Art. 2094 del Codice Civile).
Le energie lavorative, in questo caso, sono profuse sotto la direzione dell'imprenditore che indica luoghi ed orari di lavoro ed interviene con poteri decisionali.
La sentenza di Cassazione n. 8506 del 30 luglio 1993 definisce il lavoro subordinato quando: "esiste un vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attivit di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni".
Ulteriori indici di riferimento del lavoro subordinato sono:
La continuit delle prestazioni,
L'osservanza di un orario predeterminato,
La corresponsione, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita,
Il coordinamento dell'attivit lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro,
L'assenza, infine, del rischio di impresa.
Il lavoratore dipendente viene retribuito con "busta paga" e ii datore di lavoro provvede alle ritenute fiscali e al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Pertanto, le retribuzioni non sono soggette ad IVA. Sono ammessi rimborsi delle spese "a pie di lista".
Spesso rapporti di lavoro che presentano inequivocabili caratteristiche di subordinazione sono diversamente qualificati a scopo di elusione degli obblighi fiscali e contributivi.
Sono perci da valutare gli elementi sostanziali del rapporto e come questo si, effettivamente, configura.
Anche l'iscrizione ad albi di imprese non esclude che nei fatti esistano tutti i requisiti del lavoro subordinato (Cassazione n. 3853 del 12 aprile 1995)
LAVORO AUTONOMO
Il rapporto di lavoro si qualifica, invece, come autonomo "quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 del Codice Civile).
Caratteristiche tipiche del lavoro autonomo sono:
volonta dei contraenti ad escludere la subordinazione
compenso commisurato alla professionalit e al risultato e non ad un semplice corrispettivo rapportato alle energie profuse nel lavoro
libert delle modalita di svolgimento delle prestazioni
mancanza di vincoli e sanzioni disciplinari
mancanza di una imposizione di un orario predisposto unilateralmente dal datore di lavoro
Il lavoratore autonomo il risultato richiesto con la propria organizzazione, sceglie luoghi, mezzi, metodi, forme ed orari di esecuzione e si assume personalmente il rischio dellattivita.
(Il risultato potrebbe non essere ritenuto soddisfacente e quindi non retribuito).
LAVORO PARA-SUBORDINATO
Con l'emergere di nuove tecnologie, di nuove imprese, nuovi modelli organizzativi si sono andate affermando nuove figure professionali e nuovi soggetti economici (consulenti, lavoratori autonomi, agenti, animatori, societ satellite e cooperative, studi di progettazione, artisti e tecnici).
Queste particolari collaborazioni sono definite, sia pure genericamente dall'art.
409 del codice di procedura civile che riconduce tali istituti ai "rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a caratteresubordinato"
Distinguono e caratterizzano questo rapporto (para-subordinato):
- la prevalente attivit personale
- la continuit (con conseguente esclusione delle prestazioni occasionali e sporadiche)
- Il coordinamento, (che si ravvisa nelle linee guida dell'intervento, funzionale agli
scopi che l'imprenditore intende raggiungere avvalendosi di detto collaboratore).
Sulla base di tali presupposti sono stati ricondotti a tali rapporti:
La direzione artistico-organizzativa di una manifestazione musicale di un consulente con una Amministrazione di un Ente Pubblico
(Cassazione 11 maggio 1987 n. 4353)
Il contratto di scrittura artistica
(Cassazione 4 febbraio 1992 n. 1172)
Il rapporto tra un allenatore e una associazione sportiva
(Pret. Bari 26 maggio 1993)
LAVORO GRATUITO
Qualora le prestazioni rese da un prestatore d'opera siano svolte in maniera gratuita, senza alcun corrispettivo, per passione, per idealita o per hobby, senza alcun vincolo di subordinazione e direzione, si instaura una collaborazione di tipo gratuito (volontariato, dilettantismo...)
Non si configura, quindi alcun rapporto giuridico-fiscale.
L'organizzatore si premurer di farsi rilasciare una dichiarazione dall'artista che attesti la volont di collaborare volontariamente e gratuitamente ("affectionis vel benevolentiae causa")
Le spese sostenute dal volontario, per l'attivit svolta, potranno essere rimborsate se documentate a pi di lista.
Eventuali "rimborsi forfettari", privi di specifica documentazione, sono da considerarsi corrispettivi non fiscalizzati, illecitamente erogati e illecitamente ricevuti.
PROFESSIONE SPETTACOLO
L'art. 82 della Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (tutela del diritto d'autore) definisce il concetto di attore, interprete ed esecutore.
Devono considerarsi attori o interpreti coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale una parte di notevole importanza artistica.
(La "comparsa" non viene inclusa in tale definizione in quanto il suo ruolo considerato "anonimo" ed "impersonale")
Devono considerarsi "artisti-esecutori" coloro che svolgono nell'ambito di una orchestra o di un coro un ruolo di direzione o di interpretazione (non di semplice accompagnamento).
L'artista pu essere inserito nella "gestione" di uno spettacolo in forme diverse a seconda dellemodalit e delle funzioni.
Un artista che presti la sua attivit sotto la direzione organizzata e disciplinata da una impresa
(capo-orchestra, impresario, gestore...) ha con questa un rapporto di lavoro subordinato.
L'artista che collabori con una impresa in maniera continuativa e coordinata, ricevendo da questa soltanto delle direttive di massima, ha un rapporto para-subordinato (animatore, musicista)
L'artista che invece presta Ia sua opera senza la direzione o l'organizzazione altrui svolge una attivit di lavoratore autonomo. (es. arrangiatore, fonico, autore, regista coreografo)
TRE EMBLEMATICHE SENTENZE DI CASSAZIONE CHE
INDIVIDUANO IL LAVORO ARTISTICO QUALE LAVORO
SUBORDINATO
1.
Il contratto di scrittura artistica ben pu costituire un rapporto di lavoro subordinato
Allorch l'imprenditore organizzi a suo rischio lo spettacolo la registrazione di questo, utilizzando
necessari mezzi tecnici ed il prestatore d'opera si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie
lavorative per la realizzazione delle finalit dell'impresa, restando soggetto alle direttive
dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare.
Ente giudicante: Cassazione Civile 8 luglio 1982, n. 4064
2.
Il contratto di scrittura artistica va inquadrato nello schema del rapporto di lavoro subordinato
(con la conseguente competenza del pretore quale giudice del lavoro in ordine alle controversie che ne derivano) ove di tale rapporto presenti gli elementi caratteristici, per essere la prestazione artistica fornita, contro retribuzione e con vincolo di subordinazione, a favore di un soggetto che organizzi lo spettacolo a suo rischio, intendendosi la subordinazione come obbligo per l'artista di ottemperare ai criteri direttivi ed alle esigenze del beneficiario della prestazione.
Ente giudicante: Cassazione Civile 27 marzo 1984, n. 2001
3.
Il contratto di scrittura artistica pu ben inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato ove presenti in concreto, secondo l'apprezzamento del giudice di merito (incensurabile in sede di legittimit, e congruamente motivato) gli estremicaratteristici di siffatto rapporto, e cio da un lato l'inserimento dell'opera dell'artista in un complesso di mezzi tecnici ed economici organizzati a proprio rischio dall'imprenditore al fine della realizzazione dello spettacolo e dall'altro una prestazione d'opera che si limiti, dietro retribuzione, allo svolgimento di energie lavorative strumentali rispetto a tale realizzazione e soggette alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo, restando irrilevante che all'artista sia riservato un determinato potere di controllo sulla sceneggiatura o dovuto un compenso a mezzo di partecipazione agli utili.
Ente giudicante: Cassazione Civile 22 luglio 1983, 5050